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LIBERA PROFESSIONE: definizione e norme legislative

Norme legislative che regolano la Libera Professione Infermieristica

ESERCIZIO AUTONOMO DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

Caratteristiche del lavoro autonomo:
1. attività organizzata in proprio
2. proprietà degli strumenti
3. autonoma scelta delle modalità di esercizio professionale
4. intuitus personae (rapporto di fiducia con il cliente)
5. incidenza del rischio (responsabilità professionale diretta)

 

Lavoro autonomo individuale

Formula più semplice che consente di espletare l’attività libero-professionale nel rispetto delle attribuzioni previste dal DPR n°225/74.
L’attività può essere rivolta al cliente privato oppure, tramite la stipula di accordi o convenzioni, con l’ente pubblico o strutture private.

STUDIO INFERMIERISTICO INDIVIDUALE E’ IL LUOGO DOVE L’INFERMIERE ESERCITA, IN FORMA PRIVATA E AUTONOMA, LA PROFESSIONE INFERMIERISTICA.

 

OBBLIGHI:
1. dichiarazione di idoneità rilasciato dall’Ufficio igiene della A.S.L.
2. rispetto di precisi requisiti edilizi
3. dotazione strumentale minima
Lavoro autonomo in associazione tra professionisti (studio Associato)
Rappresenta lo strumento organizzativo più naturale attraverso il quale un gruppo più o meno numeroso di professionisti, si associa per conseguire quelle sinergie che il lavoro di gruppo notoriamente consente

 

VANTAGGI:
1. salvaguardia dell’individualità di ogni associato
2. garanzia di continuità per gli impegni assunti
3. valorizzazione delle specifiche specializzazioni professionali
4. vantaggi in ordine agli adempimenti fiscali e amministrativi
La formula associativa è regolata dalle norme del codice civile concernenti le Società semplici,ed esige la redazione di uno statuto o regolamento volto a disciplinare i rapporti sia interni che esterni all’Associazione.

 

SOCIETÀ COOPERATIVE
E’ lo strumento giuridico attraverso il quale si possono efficacemente coniugare iniziative imprenditoriali, anche complesse, con l’obiettivo della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa
La cooperativa deve essere costituita da un minimo di 3 soci e l’atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni a cura del notaio nella cancelleria del tribunale competente. Affinché una cooperativa sociale possa essere inserita nell’albo degli esercenti la professione in forma autonoma, deve contemplare all’interno del proprio Consiglio di Amministrazione almeno un Infermiere.

 

DOVERI NEI CONFRONTI DEI PAZIENTI
1. adozione di un cartellino di riconoscimento ( distintivo e/o tessera di riconoscimento rilasciato dal Collegio IPASVI)
2. mantenere/migliorare le conoscenze e competenza professionale
3. stendere una documentazione scritta per tutta la durata della cura
4. osservare il segreto professionale
5. tutelare il cliente da tutti quegli atti sanitari che possono procurargli danno e/o dei quali non ne sia a conoscenza

 

LIBERA PROFESSIONE
L’esercizio della libera professione è soggetto ad alcuni adempimenti per poter essere intrapreso, tra cui:
1. Iscrizione All’Albo Professionale presso il Collegio provinciale di appartenenza(art. 8 DLCPS 233/46 – DPR 761/79 – DM 30/1/82 – DM 14/9/94) ;
2. Richiesta di assegnazione del numero di Partita IVA entro 30 giorni dall’inizio dell’attività libero – professionale, al competente ufficio IVA della Provincia di appartenenza, compilando il modello di ” Inizio Attività”Iscrizione e registri IVA (art. 10 DPR 633/72 esonera la tenuta di contabilità IVA);
3. Comunicazione al Collegio dell’inizio dell’attività libero – professionale. La comunicazione è obbligatoria e va effettuata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività;
4. Iscrizione all’Ente Nazionale di Previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI): l’infermiere libero – professionista gode della tutela previdenziale – obbligatoria per legge, assicurata dall’apposito ENPAPI (Cassa di Previdenza ed Assistenza IPASVI)(art. 8 DLgs 10/2/96 n° 103)
5. Stipula di una copertura assicurativa. La polizza di responsabilità professionale è obbligatoria ed ha come oggetto i danni causati a terzi durante l’esercizio della professione, a causa di errori e omissioni compiuti in buona fede;
6. Domanda per la Pubblicità sanitaria. La affissione di una targa sull’edificio nel quale è svolta l’attività, un inserzione nell’elenco telefonico, la predisposizione di carta intestata, sono iniziative sottoposte alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 sulla pubblicità sanitaria.Per le prime due è richiesta l’autorizzazione del Sindaco. La relativa domanda deve essere presentata per il tramite del Collegio IPASVI, che è chiamato a dare il proprio parere ( nulla – osta preventivo) circa la conformità del messaggio pubblicitario alle prescrizioni della legge n. 175/1992 ( come modificata dalla Legge n. 42/1999) e ai requisiti estetici stabiliti dal regolamento di cui al DM 16 settembre 1994, n. 657.

 

NORMATIVA LEGISLATIVA

1. (PubblicitàSanitaria)Legge1992n.175.
2. (Pubblicità Sanitaria 2) DecretoMinisteriale 1994 n. 657
3. LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1815(Disciplina Giuridica degli Studi di Assistenza e di Consulenza)
4. LINEE GUIDA LIBERAPROFESSIONE
5. Circolare 28 febbraio 97 -attività Libero – prof.le ed incompatibilità del personale della Dirigenza del SSN
6. Decreto legislativo 30 Marzo 2001 n° 165
7. DPR 20 Maggio 1987 n° 270

 

Tariffario
ENPAPI (ENTE DI PREVIDENZA) www.enpapi.it/