La presente legge disciplina:
- gli strumenti e le procedure della programmazione sanitaria e sociale integrata e della valutazione;
- l’organizzazione e l’ordinamento del servizio sanitario regionale;
- i criteri di finanziamento delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero-universitarie;
- il patrimonio e la contabilità delle Aziende Sanitarie;
- le erogazioni delle prestazioni;
- le modalità di partecipazione degli enti locali al governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale; la partecipazione dei cittadini alle scelte del sistema sanitario regionale.
Pagina aggiornata il 24/02/2005