ENPAPI – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica

L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), è stato istituito il 24 marzo 1998 con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, a seguito del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per assicurare la tutela previdenziale obbligatoria in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia, che esercitano l’attività in forma libero – professionale.

Le Prestazioni

L’ENPAPI eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia, invalidità, inabilità, superstiti (di reversibilità ed indirette) e indennità di maternità, ai sensi del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dal 1 gennaio 2005 eroga anche prestazioni assistenziali a beneficio dei propri assicurati connesse alla presenza di uno stato di bisogno, di uno stato di malattia ed a titolo di contributo per spese funebri.

Gli assicurati ENPAPI maturano il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino versati dall’iscritto ed accreditati in suo favore almeno cinque anni di contribuzione effettiva, ovvero al compimento del cinquantasettesimo anno di età, quando l’iscritto abbia raggiunto un’anzianità contributiva non inferiore ai quaranta anni.

L’importo della pensione è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento. Il diritto all’assegno di invalidità si consegue, a qualsiasi età, ove la capacità dell’iscritto all’esercizio dell’attività professionale sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione, a condizione che risultino versate, in suo favore, almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data della domanda. L’importo dell’assegno è determinato secondo il sistema contributivo.

Il diritto alla pensione di inabilità si consegue, a qualsiasi età, ove la capacità dell’iscritto all’esercizio dell’attività professionale sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti dopo l’iscrizione, in modo permanente e totale, a condizione che risultino versate, in suo favore, almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data della domanda e che sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività professionale e la relativa cancellazione dal relativo Ordine Provinciale OPI.

Per quanto attiene alle prestazioni assistenziali il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha facoltà di erogare sussidi, in casi meritevoli di soccorso o intervento per particolare grado di disagio economico, ovvero un’indennità di malattia a favore dei soggetti iscritti all’Ente quando, a seguito di malattia o infortunio, si verifichi l’interruzione forzata dell’attività professionale per un periodo pari o superiore a quarantacinque giorni. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, deliberare l’erogazione di un contributo per le spese funebri sostenute in occasione del decesso di iscritti o pensionati, che può essere erogato anche in occasione del decesso del coniuge, del figlio, del genitore o comunque del componente il nucleo familiare di iscritto o pensionato.

 

I Contributi

La contribuzione soggettiva dovuta è pari al 10% del reddito netto professionale, con facoltà di applicazione di un’aliquota superiore, pari al 12%, 14%, 16%, 18% o 20%. È previsto, in ogni caso, un contributo minimo, pari a € 550,00, il cui versamento può essere ridotto al 50%, o non dovuto, in presenza di particolari condizioni, disciplinate dal Regolamento di Previdenza. La contribuzione integrativa dovuta è pari al 2% del volume di affari lordo.

È previsto, in ogni caso, un contributo minimo di € 120,00, anch’esso riducibile o non dovuto, in presenza di particolari condizioni, disciplinate dal Regolamento di Previdenza.

E’ richiesto, inoltre, un contributo di maternità, a carico di ogni iscritto, finalizzato all’erogazione dell’indennità di maternità agli iscritti di sesso femminile, nella misura, termini e modalità previsti dal Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

 

Per consultazioni vedi sito: www.enpapi.it

Pagina aggiornata il 14/03/2019